BIBLIOTECA DI AREA GIURIDICO POLITOLOGICA

prima pagina

Regolamento

SEZIONE I - STRUTTURA E FUNZIONI

ART. 1 Compiti e missione istituzionale della Biblioteca
La Biblioteca di Area Giuridico-Politologica “Circolo Giuridico” alla quale afferiscono i Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università degli Studi di Siena è costituita dal patrimonio librario, dagli arredi e dalle attrezzature già pertinenti al “Circolo Giuridico” e all’Istituto Policattedra “Circolo Giuridico” e dalle acquisizioni successive.
La Biblioteca conserva il suo carattere unitario ed indivisibile ed è finalizzata principalmente al soddisfacimento delle esigenze di ricerca, di didattica e di consultazione dei docenti, studenti e personale dei suddetti Dipartimenti.
Oltre agli utenti istituzionali dell’Università degli Studi di Siena, possono accedervi anche tutti coloro che siano interessati alla consultazione del suo patrimonio bibliografico.
La Biblioteca, in quanto Biblioteca di Area, nell’ambito del Coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo:
a) provvede (direttamente, o tramite l’unità organizzativa, di cui all’Art. 1, comma 3 del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo) all’acquisizione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario e archivistico, in qualsiasi formato e supporto, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, delle attività amministrative e dei processi di valutazione;
b) cura, in coerenza con le strategie fissate dalle articolazioni competenti, e in funzione delle esigenze di tutti i Dipartimenti portatori di interesse e degli utenti, la crescita omogenea e armonica delle collezioni per i diversi settori disciplinari;
c) supporta l’attività editoriale e redazionale dei ricercatori e degli studenti e la disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica di Ateneo;
d) cura la formazione e l’aggiornamento degli utenti promuovendo l’uso degli strumenti di ricerca bibliografica e dei servizi tecnologicamente avanzati;
e) supporta ed integra l’attività didattica con momenti di formazione specifica per gli studenti di ogni ciclo di studi;
f) promuove e partecipa ad eventi culturali (mostre, presentazioni di libri, convegni, concerti, ecc.), aperti a tutta la cittadinanza, al fine di sviluppare la conoscenza e la fruizione del patrimonio dell’Ateneo;
g) garantisce l’erogazione in maniera completa e coordinata dei principali servizi bibliografico-documentali e assicura l’orario di apertura al pubblico definito nella Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario e in osservanza delle linee strategiche dell’Ateneo.

ART. 2 Patrimonio bibliotecario
La Biblioteca riceve in dotazione il materiale bibliografico e archivistico acquistato sui fondi assegnati e sui fondi dei suddetti Dipartimenti e ne cura la conservazione e l’utilizzazione.
Afferisce, altresì, alla Biblioteca che ne cura la catalogazione, la custodia e la conservazione o il solo deposito, tutto il materiale bibliografico ed archivistico, comunque acquisito, dei Dipartimenti, o proveniente dall’Unione Europea.

ART. 3 Organi
Sono articolazioni della Biblioteca:
a) il Presidente del Consiglio di Biblioteca;
b) il Consiglio della Biblioteca.

ART. 4 Presidente del Consiglio di Biblioteca
Il Presidente del Consiglio di Biblioteca è eletto fra i docenti che ne fanno parte, a maggioranza assoluta dei componenti; convoca e presiede il Consiglio e rappresenta la Biblioteca di Area in seno alla Commissione d’Ateneo per le Biblioteche. Il mandato del Presidente dura tre anni e non è rinnovabile per più di una volta consecutivamente.

ART. 5 Composizione del Consiglio di Biblioteca
Del Consiglio di Biblioteca fanno parte:
a) i Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Biblioteca o un loro rappresentante appositamente delegato;
b) un Rappresentante degli Studenti, scelto dal Consiglio studentesco tra i propri componenti;
c) il Responsabile della Biblioteca, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
d) almeno un componente del personale tecnico-amministrativo della Biblioteca che, su indicazione del Responsabile di Biblioteca e sulla base delle tematiche in discussione, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

ART. 6 Funzioni del Consiglio di Biblioteca
Il Consiglio di Biblioteca:
a) determina l’indirizzo scientifico e le funzioni di supporto alla didattica della Biblioteca, verificandone l’attuazione;
b) coordina e verifica le politiche di acquisizione del materiale bibliografico della Biblioteca, nell’ambito delle procedure e delle politiche del Sistema Bibliotecario;
c) approva un regolamento di Biblioteca, predisposto in conformità al regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo ed in armonia con la Carta dei servizi del Sistema, previo parere della Commissione di Ateneo per le Biblioteche;
d) esprime parere sull’accettazione di eventuali donazioni nell’ambito delle linee guida definite dalla Carta delle Collezioni.
e) delibera sui provvedimenti d’urgenza adottati dal Responsabile della Biblioteca a livello disciplinare
Le delibere del Consiglio di Biblioteca sono approvate secondo il principio di maggioranza. In mancanza prevale il voto del Presidente.

SEZIONE II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 7 Norme di comportamento degli utenti
Le persone che frequentano la Biblioteca sono tenute ad un comportamento consono ad un luogo di studio ed al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Chi trasgredisce la disciplina della Biblioteca, parla a voce alta o ne turba comunque la quiete, può essere allontanato dalla medesima dal personale della Biblioteca, fatti salvi altri provvedimenti in rapporto alla gravità adottati d’urgenza dal Responsabile della Biblioteca.
È espressamente vietato:
fumare in qualsiasi ambiente della Biblioteca, in conformità al regolamento contro il divieto di fumo integralmente recepito;
entrare o trattenersi nella sala di lettura per fini estranei alla consultazione e allo studio delle opere conservate nella Biblioteca;
consumare cibo e bevande;
far segni o scrivere, anche a matita, sui libri e le riviste della Biblioteca, sia pure per correggere eventuali errori dell’autore o del tipografo;
fare o ricevere telefonate nelle sale di studio.

ART. 8 Tipologia delle sanzioni
Per l’inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento sono previste le sanzioni della sospensione temporanea dai servizi, dell’esclusione dai servizi e infine l’espulsione dalla frequenza della Biblioteca. La sospensione temporanea è prevista in relazione al prestito dei libri in virtù dell’oggettivo riscontro di una negligenza relativa agli obblighi di manutenzione e restituzione a carico dell’utente e può essere comminata dal personale della Biblioteca, secondo le indicazioni della Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo. La esclusione dai servizi riguarda violazioni che impongono una sanzione relativa al più ampio godimento dei servizi, anche con riferimento alla consulenza offerta dal personale ed è comminata in via d’urgenza dal Responsabile della Biblioteca e sottoposta alla delibera del Consiglio. La sanzione più grave, sempre adottata dagli stessi organi, dell’espulsione determina la cessazione almeno temporanea, dello status di utente abilitato alla fruizione dei servizi con interdizione alla frequenza.

ART. 9 Sospensione dai servizi e irrogazione della sanzione dell’espulsione
Salve le più gravi sanzioni di indole penale, chi sottrae o danneggia materiale o arredamenti della Biblioteca, o commette altra grave mancanza nei suoi locali, può essere espulso dalla stessa. Il personale addetto, ove constati i fatti di cui sopra, è tenuto ad identificare il responsabile, ad allontanarlo immediatamente e a riferire al Responsabile della Biblioteca, il quale ha facoltà di escludere l’interessato da tutti i servizi erogati dalla Biblioteca con provvedimento d’urgenza da sottoporre per la ratifica al Consiglio di Biblioteca.
L’espulsione, temporanea o definitiva, è deliberata dal Consiglio di Biblioteca, previa audizione dell’interessato. Il destinatario di un provvedimento di espulsione può essere riammesso alla frequenza della Biblioteca e alla fruizione dei servizi su domanda oggetto di delibera del Consiglio di Biblioteca, trascorsi sei mesi dalla data di espulsione e previo risarcimento del danno.
L’indicazione di false generalità determina l’esclusione dai servizi erogati dalla Biblioteca. In caso di recidiva, verrà comminata la sanzione dell’espulsione.

ART. 10 Orario di servizio
Il servizio giornaliero di distribuzione e di prestito viene effettuato di norma dalle ore 8.30 alle ore 19.30. Ogni variazione di orario in particolari periodi dell’anno è comunicata agli utenti mediante
indicazioni all’ingresso della Biblioteca e riportata nel sito web della Biblioteca.

ART. 11 Ricerche bibliografiche
Nelle ricerche bibliografiche che si effettuano attraverso i terminali e i computer, gli utenti possono chiedere l’assistenza del personale della Biblioteca.
La Biblioteca organizza anche corsi di consulenza bibliografica in collaborazione con i Dipartimenti.
La richiesta delle opere in lettura va fatta su apposite e distinte schede fornite dalla Biblioteca. Nella scheda si devono indicare chiaramente l’autore, il titolo, l’edizione, il volume e la collocazione dell’opera richiesta, nonché il nome, il cognome, l’indirizzo di residenza, il domicilio e il numero di telefono di chi fa la richiesta.
Al termine della consultazione sarà cura dell’interessato di riconsegnare il materiale al Front office della Biblioteca. È espressamente vietato l’abbandono del materiale nelle sale di studio.

ART. 12 Utilizzo dei terminali
È possibile effettuare la consultazione delle Banche dati e dei periodici elettronici forniti dal Sistema Bibliotecario o dalla Biblioteca attraverso i terminali o i PC messi a disposizione degli utenti oppure rivolgendosi per aiuto agli uffici di reference. I computer presenti in Biblioteca sono riservati esclusivamente alla consultazione dei cataloghi e delle banche dati dell’Ateneo. Ogni altro uso non è consentito.

ART. 13 Consultazione a scaffale aperto
Quanto stabilito nel precedente art. 11 non si applica alla consultazione del materiale depositato in Emeroteca e nelle sale Periodici, Legislazione e Consultazione che sono a scaffale aperto. Le opere consultate non devono essere ricollocate direttamente dagli utenti ma dal personale preposto. In questo modo la Biblioteca garantisce la corretta collocazione delle opere e può effettuare un monitoraggio delle opere più consultate.

SEZIONE III - PRESTITO

ART. 14 Accesso al deposito librario
L’accesso al deposito librario della Biblioteca è consentito solo al personale docente dei Dipartimenti afferenti, e agli utenti autorizzati dal Responsabile della Biblioteca. Non possono essere comunque presi volumi senza la prescritta scheda di prestito.

ART. 15 Volumi in lettura
Non possono essere concessi in lettura più di cinque volumi alla volta. È in facoltà del Responsabile della Biblioteca di consentire, per motivate ragioni, l’uso contemporaneo di un maggior numero di volumi.
Nessun lettore può uscire dalla Biblioteca senza aver prima restituito le opere ricevute in lettura in sede.
Chi ha ricevuto un’opera in lettura può ottenere tuttavia, all’atto della restituzione, che essa venga tenuta a sua disposizione per il giorno o per i giorni successivi. La durata di tale deposito presso il Front office della Biblioteca e il numero complessivo dei depositi da consentire vengono stabiliti dal Responsabile della Biblioteca.

ART. 16 Postazione di studio
Nessun lettore può assentarsi dalla Biblioteca lasciando libri o altri oggetti personali sul tavolo. Il personale addetto alla Biblioteca può in qualunque momento, quando ne ravvisi la necessità, ritirare e custodire quanto abbandonato sui tavoli.
La Biblioteca non è responsabile di quanto lasciato nelle caselle all’ingresso o sui tavoli.

ART. 17 Consultazione di opere di particolare pregio
Le opere di particolare pregio bibliografico, storico ed artistico, e archivistico, tra le quali si intendono comunque comprese le opere edite prima del 1861, sono date in lettura solo previa autorizzazione del Responsabile della Biblioteca.
Chi chiede in lettura un manoscritto, deve compilare apposita richiesta specificando se intende semplicemente esaminarlo, ovvero copiarlo, farne estratti, collazionarlo con altro codice o edizione o stampa o microfilm.
Chiunque si rifiuti di dare con tutta esattezza le indicazioni sopra accennate non potrà avere in lettura il manoscritto richiesto.
Le opere di cui al presente articolo possono essere lette e studiate solo nelle sale dove sono conservate o sotto la custodia del personale della Biblioteca.

ART. 18 Servizio di riproduzione
La Biblioteca offre a tutti gli utenti un servizio di riproduzione del materiale librario e documentario conservato nella Biblioteca nei limiti posti dalla legge sulla salvaguardia dei diritti d’autore.
Le richieste di riproduzione di interi fondi o gruppi di cimeli, di manoscritti o di materiale comunque soggetto a tutela ai sensi della Legge 1. Giugno 1939 n. 1089, saranno sottoposte al Consiglio di Biblioteca.
Il Responsabile della Biblioteca può negare il permesso di riproduzione fotostatica nei casi in cui il materiale librario, per il suo imperfetto stato di conservazione, soffrirebbe danno dalle operazioni di riproduzione.
È comunque vietata la riproduzione fotostatica del materiale di cui all’art. 17.
Quando la Biblioteca sia in possesso del negativo della riproduzione richiesta, il Responsabile della Biblioteca può esigere che la riproduzione sia tratta dal negativo stesso.
È fatto obbligo al Responsabile di Biblioteca di esigere, in ogni caso, che durante l’intero procedimento di riproduzione siano scrupolosamente osservate tutte le cautele necessarie per evitare deterioramenti delle opere delle quali si esegue la riproduzione.
È ammessa la riproduzione fotografica, con qualunque strumento, negli stessi limiti della riproduzione fotostatica.

ART. 19 Catalogazione delle opere oggetto di prestito
Non può essere dato in uso (lettura o prestito) il materiale librario e documentario per il quale non siano state effettuate le operazioni prescritte di inventario, schedatura, timbratura e magnetizzazione.
Gli utenti hanno il diritto di chiedere l’attivazione di una procedura di catalogazione rapida per le opere segnalate in catalogo e che risultano acquisite e inventariate ma non ancora catalogate.

ART. 20 Prestito
Sono ammessi al prestito gli utenti istituzionali ed esterni indicati nella Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Ai fini del presente Regolamento si intendono per docenti i titolari di insegnamento anche a contratto o i membri delle commissioni di esame e per ricercatori anche i dottorandi e i collaboratori in attività di ricerca.
Per comprovate motivi di ricerca il Responsabile della Biblioteca può concedere libri in prestito a persone non comprese nelle categorie previste nei precedenti commi, secondo le previsioni contenute nella Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

ART. 21 Esclusione dal prestito
Sono escluse dal prestito le seguenti tipologie di opere:
– le riviste e tutte le pubblicazioni a carattere periodico:
– il materiale di cui ai precedenti artt. 13 e 17;
– i libri rari e di pregio, e quelli stampati prima del 1920;
– il materiale del quale il donatore o il testatore abbia vietato il prestito;
– le enciclopedie, i dizionari, i codici, i commentari ai codici, le fonti normative in genere, i repertori bibliografici, le antologie, gli annuari, le grandi raccolte, gli studi in onore, gli studi in memoria, ed in genere tutte le opere giacenti nella Sala di consultazione;
– i libri d’uso frequente nelle sale di lettura, con particolare riguardo a quelli di cui la Biblioteca possegga un solo esemplare;
– i libri di testo e le dispense dell’anno accademico in corso e dell’anno precedente;
– i microfilm e le microfiche;
– il materiale che si trovi in tale stato di conservazione da non poter essere dato in prestito senza pericolo di danno;
– il materiale non ancora catalogato, per il quale è possibile attivare una procedura di urgenza, e quello occorrente per il lavoro di ufficio.

ART. 22 Richiesta di libri in prestito
Salva la conoscenza diretta da parte del personale, all’atto della richiesta di libri in prestito, l’utente deve esibire la tessera SBART di “Studente della Toscana”, oppure la carta d’identità o altro documento equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.
La richiesta di prestito deve essere presentata a mezzo di apposita scheda fornita dalla Biblioteca,
nella quale devono essere contenute le indicazioni di cui al quarto comma del precedente art. 11.
L’utente del servizio di prestito è tenuto a dare sollecita notizia alla Biblioteca di eventuali cambiamenti di domicilio, di residenza, di numero telefonico o di email, nonché di Dipartimento o di Università. Chiunque non ottemperi a questa disposizione è sospeso dal prestito ad opera del Responsabile della Biblioteca per un periodo non inferiore a tre mesi.

ART. 23 Prescrizioni sulla detenzione del volume in prestito
L’utente che riceve un’opera in prestito deve controllarne l’integrità e lo stato di conservazione e far presente immediatamente al personale addetto, a proprio discarico, le mancanze ed i guasti in essa eventualmente riscontrati.
L’utente che avendo ricevuto un’opera in prestito, la smarrisca o la danneggi, deve presentare dichiarazione di smarrimento o danneggiamento al personale della Biblioteca. In seguito alla dichiarazione sarà invitato a provvedere alla sostituzione dell’opera con altro esemplare integro della stessa edizione o ad acquistare altra opera di pari valore su indicazione del Responsabile della Biblioteca.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dall’invito suddetto, il lettore è escluso dal Responsabile della Biblioteca a tempo indeterminato dai tutti i servizi erogati dalla Biblioteca. Dopo la ratifica del Consiglio, il provvedimento è inoltrato al Rettore dell’Università, che provvederà alle opportune azioni legali dinanzi all’autorità giudiziaria previa ulteriore diffida scritta.

ART. 24 Numero di opere concesse al prestito
Il numero massimo di opere che possono essere ottenute e tenute in prestito è fissato in numero di cinque.
Il personale docente dei Dipartimenti afferenti ha diritto di ottenere e tenere in prestito altre venti opere. Dette opere dovranno essere custodite dai docenti nei propri studi situati nei locali dei due Dipartimenti, in modo tale da consentirne il controllo e il recupero da parte della Biblioteca. In quest’ultimo caso il personale addetto dovrà curare che presso gli studi sia lasciato avviso scritto dell’avvenuto ritiro.

ART. 25 Durata del prestito
Il prestito esterno, ha la durata di trenta giorni e può essere rinnovato per altri trenta se nel periodo del prestito non sono pervenute richieste dello stesso materiale da parte di altri utenti. Del rinnovo deve essere fatta annotazione sulla scheda di prestito.
Per il personale docente il prestito ha la durata di sessanta giorni e si rinnova automaticamente per altri trenta giorni. Trascorso il periodo del prestito, il materiale deve essere restituito alla Biblioteca.
Qualora il prestito scada in periodo di chiusura della Biblioteca, la scadenza si intende rinviata al giorno di riapertura.
Per motivi eccezionali è in facoltà del Responsabile di Biblioteca chiedere la restituzione delle opere prima della scadenza del termine fissato.
È fatto tassativo divieto di prestare ad altri le opere ottenute in prestito. La trasgressione di questo comporta la sospensione dal prestito con provvedimento del Responsabile della Biblioteca sino alla restituzione dell’opera.

ART. 26 Richiesta di libri ad altre biblioteche
Gli utenti potranno richiedere il prestito di opere possedute da altre Biblioteche, mediante domanda all’apposito ufficio, impegnandosi a sostenere le eventuali spese di spedizione, assicurazione e riassicurazione.
Le opere si considerano prestate alla Biblioteca richiedente la quale non può permetterne la consultazione fuori dalla propria sede senza l’esplicito consenso della Biblioteca di appartenenza.
L’utente potrà ricevere in prestito non più di tre opere contemporaneamente attraverso il servizio di prestito interbibliotecario.

ART. 27 Prestito ad altre biblioteche
A condizioni di reciprocità la Biblioteca può aderire a sistemi di prestito interbibliotecari. Sono in ogni caso escluse dal servizio tutte le tipologie di opere escluse dal prestito nonché i libri pubblicati da meno di tre anni.

ART. 28 Effetti della mancata restituzione
In caso di mancata restituzione puntuale dell’opera alla scadenza prefissata, l’utente, viene sospeso dal prestito e invitato a restituire l’opera, ovvero, in caso di smarrimento, a provvedere nel modo indicato nel secondo comma dell’art. 23.
Trascorsi inutilmente trenta giorni da tale invito, inoltrato mediante raccomandata a.r. o pec, si applica il disposto del terzo comma dello stesso articolo.
Restituita l’opera, l’utente viene riammesso al prestito soltanto dopo la decorrenza di un termine uguale a quello del suo ritardo nella riconsegna dell’opera stessa.

SEZIONE IV - NORME FINALI

ART. 29 Adempimenti a carico degli studenti laureandi
È fatto obbligo agli studenti laureandi di regolarizzare la propria posizione con la Biblioteca prima della laurea.
L’accettazione della tesi di laurea da parte dei competenti uffici è subordinata alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dalla Biblioteca che attesti l’assenza di pendenze tra essa e lo studente.

ART. 30 Norma finale
Per quanto non espressamente previsto in questo Regolamento, si rinvia alla normativa di riferimento d’Ateneo.
Il presente regolamento prescinde da eventuali norme del Governo e dell’Ateneo circa il contenimento della pandemia da Covid 19. Si intende che tali norme, laddove in contrasto, prevalgono su quelle qui previste. Queste norme saranno fatte osservare dal Responsabile della Biblioteca.

Biblioteca di Area Giuridico Politologica "Circolo Giuridico"
Via P. A. Mattioli, 10 - Siena
Tel. +39 0577233790
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Responsabile: Francesco Poesini