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Alcune note sui brevetti in ambito chimico-farmaceutico

La Legge sulle invenzioni e la Convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE) prevedono che tutti i brevetti che hanno per oggetto un composto chimico devono possedere requisiti di novità, originalità ed industrialità. Essi presentano delle peculiarità:

  1. nel caso in cui il nuovo composto non sia identificabile con la formula di struttura, tramite la descrizione del metodo di sintesi oppure per mezzo della caratterizzazione chimico-fisica, è possibile risolvere questo problema;
  2. oggetto del brevetto non è un singolo composto, bensì una classe di composti la cui struttura è caratterizzata da uno scheletro attivo e da gruppi terminali variabili;
  3. la formula generale non deve comprendere un numero infinito di composti;
  4. è preferibile che la formula si riferisca ad una sola classe di composti e che il numero di essi, compresi nella formula, sia definito e sintetizzabile.

Un argomento molto dibattuto è la tutela assoluta o limitata del brevetto chimico, comunque l’orientamento di maggioranza che viene seguito anche dall’Ufficio Europeo Brevetti, è quello di accordare al brevetto una tutela assoluta ed estesa alle sue utilizzazioni, conosciute o meno.

Un altro problema che viene riscontrato relativamente ai brevetti chimici riguarda il livello inventivo: un’invenzione è da considerarsi nuova quando è diversa dalla tecnica nota in maniera significativa.

Di rilevante importanza è il certificato di protezione complementare dei farmaci preso in considerazione dall’accordo TRIPS che ha stabilito gli standard di protezione della proprietà intellettuale che porterà, in quei paesi che hanno sottoscritto l’accordo, alla protezione per i brevetti chimici e farmaceutici.
In tale accordo si fa riferimento all’armonizzazione della durata della protezione brevettuale che attualmente è di 20 anni dal deposito della domanda; per i farmaci tale periodo è di 8-10 anni. Questo perché, per commercializzare il prodotto, è necessaria l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte del Ministero della Sanità, in seguito alla presentazione della documentazione inerente i risultati delle sperimentazioni chimiche sul farmaco.

La durata della protezione brevettuale per i farmaci si è estesa con l’introduzione del certificato protettivo complementare, che estende tale diritto anche per il tempo trascorso prima dello sfruttamento commerciale. Per questo motivo la durata del certificato di protezione si calcola  sulla differenza tra la data del deposito della domanda di brevetto di base e la data della prima autorizzazione all’immissione in commercio e sottraendo a questo risultato un numero di anni pari a 5. La durata del brevetto non può comunque essere superiore a 5 anni dalla data in cui il certificato acquista efficacia e si dovrà sommare alla vita residua del brevetto.

La maggior parte delle notizie sono state ricavate dai materiali prodotti da Massimo Barbieri reperibili in rete ad accesso aperto

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